La Compagnia Aerea è responsabile del danno subito dal passeggero per lo smarrimento del bagaglio o della sua ritardata consegna. A distanza di giorni dal suo arrivo. Così come prevede la Convenzione di Montreal, il passeggero ha diritto ad un risarcimento di 1131 diritti speciali, ossia € 1.400,00. Salvo dichiarazione speciale di interesse, effettuata dal passeggero al momento del check-in. La denuncia di smarrimento, deve essere effettuata dal passeggero all’aeroporto, presso l’apposito Ufficio Lost and Found. Al momento della mancata consegna del bagaglio, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli. Inoltre il passeggero, per avere diritto al risarcimento da smarrimento del bagaglio. Oppure della sua ritardata consegna, dovrà inoltrare la richiesta alla Compagnia entro i 21 giorni dallo smarrimento. Alla sede della Compagnia, oppure sul sito di quest’ultima
Smarrimento e ritardata consegna Bagaglio
Le norme contenute nel codice della navigazione italiano, artt. 941 e 953, prevedono la responsabilità del vettore aereo, per le cose “consegnategli per il trasporto, fino al momento della riconsegna al destinatario”. Poiché la regolamentazione della materia è contenuta nelle “norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica”. Qualora i bagagli affidati al vettore aereo, vengano smarriti o riconsegnati anche con ritardo ai passeggeri. Il vettore è tenuto, per lo smarrimento del bagaglio o della sua ritardata consegna, a risarcire i danni patrimoniali e morali.liquidando un importo. Così come previsto dalla convenzione di Montreal del 28/5/1999.Quest’ultima è applicabile a tutte le tipologie di danno (nonchè delle spese sostenute con scontrini e/o ricevute, dello stress causato dall’inutile ricerca dei bagagli). A norma anche dell’art. 1218 e 2043 cod. civ. e del Regolamento C.E. n. 2027/97 (modificato dal Regolamento C.E. n. 889/2002). In attuazione della Convenzione di Montreal 2/05/1999, ratificata in Italia con legge 10/01/2004 n. 12, (Convenzione di Montreal art. 17, Regolamento CE 889/2002).