Risarcimento Ritardo Volo ITA
Ritardo volo ITA Airways
Ritardo volo ITA Airways: diritti, compensazioni e come ottenere il rimborso
Introduzione
Se il tuo volo ITA Airways ha subito un ritardo di oltre 3 ore, hai diritto a una compensazione fino a 600€, oltre al rimborso delle spese sostenute. Qui trovi la procedura completa e aggiornata.
1. Quando hai diritto al risarcimento
Hai diritto alla compensazione se:
- il ritardo supera le 3 ore
- la causa non è eccezionale (scioperi interni, guasti tecnici, rotazioni errate → risarcibili)
2. Importi previsti dal Reg. 261/2004
- 250€ per tratte fino a 1.500 km
- 400€ per tratte UE oltre 1.500 km
- 600€ per tratte extra-UE oltre 3.500 km
3. Come presentare reclamo a ITA Airways
3.1 Modulo ufficiale
ITA richiede l’invio tramite form dedicato nella sezione “Assistenza”.
3.2 Tempi medi
ITA risponde in 30–60 giorni. Molti reclami vengono respinti senza motivazione → è utile assistenza legale.
4. Spese rimborsabili
- pasti
- hotel
- taxi
- acquisti essenziali
Conserva tutte le ricevute.
FAQ
Quando ITA deve pagare la compensazione? Quando il ritardo supera le 3 ore e non dipende da cause eccezionali.
ITA può rifiutare il rimborso? Sì, ma deve dimostrare la causa eccezionale.
Posso chiedere anche il rimborso del biglietto? Sì, se il ritardo supera le 5 ore.
Call to action
Vuoi verificare se hai diritto alla compensazione? Invia il tuo volo: lo analizziamo gratuitamente.
TUTELA DEL VIAGGIATORE fornisce una consulenza GRATUITA, per valutare, se nel caso concreto, è possibile agire per ottenere il GIUSTO RISARCIMENTO al danno subito.
La Compagnia e l’Organizzatore del viaggio, provvederà al pagamento delle competenze del legale. Le quali non incideranno sul risarcimento.
Nel caso di esito negativo, nessun pagamento verrà richiesto all’assistito, per l’attività professionale, prestata da TUTELA DEL VIAGGIATORE.
Compila il modulo Risarcimento Ritardo Volo. Inserendo i dati richiesti, ed una breve descrizione del problema incontrato.
https://www.tuteladelviaggiatore.com/
Risarcimento ritardo volo ITA: sulla Compensazione Pecuniaria
Il Regolamento (CE) n. 261 del 11 febbraio 2004 istituisce, come è noto, regole comuni fra gli Stati membri dell’Unione Europea, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato dello stesso.
Il diritto alla compensazione pecuniaria è disciplinato dall’art. 7. In base al quale i passeggeri hanno diritto a percepire un’indennità (in misura diversa a seconda della lunghezza della tratta aerea). Nel caso subiscano il negato imbarco o la cancellazione del volo, per cui hanno una prenotazione. Nell’anno 2009, con la sentenza della Sezione Quarta datata 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti nn. C-402/07 e C-432/07), la Corte di Giustizia ha precisato che tale diritto spetta, anche ai passeggeri di voli che subiscono un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Il terzo comma dell’art. 5 del Regolamento, però, specifica che viene meno l’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria. Se il vettore riesce a dimostrare che il disservizio lamentato dal passeggero, sia dovuto a circostanze eccezionali. Le quali non si sarebbero, comunque, potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Difatti, vertendosi in tema di corresponsione indennitaria. Il passeggero è esonerato dal dimostrare qualsivoglia concreto pregiudizio.
L’articolo 5 al terzo comma del Regolamento, sopra richiamato. Statuisce un’inversione dell’onere della prova, rispetto alle regole ordinarie. Ponendo a carico della Compagnia aerea. L’obbligo dimostrativo del ricorrere di circostanze eccezionali. Esimenti dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria.
Per maggiori informazioni: https://eur-lex.europa.eu