Telefono

+39 06 56556603

Cellulare

3920428257

Email

info@tuteladelviaggiatore.com

Risarcimento Ritardo Volo Volotea

Risarcimento Ritardo Volo Volotea

Con la sentenza “Sturgeon” emanata nell’ottobre 2007. I giudici della Corte Europea stabilivano: che i passeggeri dei voli Volotea ritardati, che sbarcano tre ore dopo l’orario di arrivo previsto, hanno diritto ad un risarcimento del danno. (compensazione pecuniaria) Analogo a quelli, i cui voli sono stati completamente cancellati. Salvo che il ritardo, non sia dovuto a circostanze eccezionali.

Il diritto dell’Unione (Regolamento CE n. 261/2004), infatti, prevede che, in caso di cancellazione del volo Volotea. I passeggeri, possano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra 250 e 600 euro.

DIRITTI NEL CASO DI CANCELLAZIONE O DI RITARDO DEL VOLO VOLOTEA

– 250,00 euro, sono previste, per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km (più di 3 ore);
– 400,00 euro, sono previste per tutte le tratte aeree superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte fra i 1500 e 3500 km (più di 3 ore);
– 600,00 euro sono previste per tutte le altre tratte (più di 4 ore);
– assistenza in aeroporto (somministrazione di pasti e bevande a seconda della durata dell’attesa);
– sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
– trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e ritorno
– 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax oppure e-mail

QUANDO NON SI HA DIRITTO AL RIMBORSO

Non si ha diritto al rimborso per ritardo del volo Volotea, nel caso in cui sia stata data informazione della cancellazione, almeno 14 giorni prima della partenza.
Nel caso in cui il volo alternativo, sia in un orario prossimo a quello inizialmente previsto. oppure la compagnia aerea, possa dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali. Le quali, consistono in eventi che esulano dal controllo delle Compagnie aeree. come le estreme condizioni atmosferiche, gli scioperi e i disordini politici.
Mentre non sono circostanze eccezionali. i problemi tecnici dell’aeromobile, i problemi con l’aeroporto oppure l’influenza con altri voli.

TUTELA DEL VIAGGIATORE fornisce una consulenza GRATUITA, per valutare, se nel caso concreto, è possibile agire per ottenere il GIUSTO RISARCIMENTO al danno subito.
La Compagnia e l’Organizzatore del viaggio, provvederà al pagamento delle competenze del legale. Le quali non incideranno sul risarcimento.
Nel caso di esito negativo, nessun pagamento verrà richiesto all’assistito, per l’attività professionale, prestata da TUTELA DEL VIAGGIATORE.
Compila il modulo Risarcimento Ritardo Volo. Inserendo i dati richiesti, ed una breve descrizione del problema incontrato.


Risarcimento ritardo volo Volotea: sulla Compensazione Pecuniaria

Il Regolamento (CE) n. 261 del 11 febbraio 2004 istituisce, come è noto, regole comuni fra gli Stati membri dell’Unione Europea, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato dello stesso.

Il diritto alla compensazione pecuniaria è disciplinato dall’art. 7. In base al quale i passeggeri hanno diritto a percepire un’indennità (in misura diversa a seconda della lunghezza della tratta aerea). Nel caso subiscano il negato imbarco o la cancellazione del volo, per cui hanno una prenotazione. Nell’anno 2009, con la sentenza della Sezione Quarta datata 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti nn. C-402/07 e C-432/07), la Corte di Giustizia ha precisato che tale diritto spetta, anche ai passeggeri di voli che subiscono un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Il terzo comma dell’art. 5 del Regolamento, però, specifica che viene meno l’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria. Se il vettore riesce a dimostrare che il disservizio lamentato dal passeggero, sia dovuto a circostanze eccezionali. Le quali non si sarebbero, comunque, potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Difatti, vertendosi in tema di corresponsione indennitaria. Il passeggero è esonerato dal dimostrare qualsivoglia concreto pregiudizio. 

L’articolo 5 al terzo comma del Regolamento, sopra richiamato. Statuisce un’inversione dell’onere della prova, rispetto alle regole ordinarie. Ponendo a carico della Compagnia aerea. L’obbligo dimostrativo del ricorrere di circostanze eccezionali. Esimenti dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria.

Per maggiori informazioni: https://eur-lex.europa.eu

https://www.tuteladelviaggiatore.com/

Volo cancellato decesso del copilota

Compila il modulo di risarcimento sottostante, inserendo, qui di seguito, i dati richiesti ed una breve descrizione del problema incontrato.

Esamineremo, senza alcun costo per te, il caso specifico e ti contatteremo nel caso in cui sia possibile ottenere l’indennizzo e/o il risarcimento.

Sulla compensazione pecuniaria

Visita il sito