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Risarcimento Volo cancellato

                     Risarcimento volo cancellato

Volo cancellato? Ecco cosa fare per ottenere un risarcimento.

TUTELA DEL VIAGGIATORE fornisce una consulenza GRATUITA per valutare, se nel caso concreto, è possibile agire per ottenere il GIUSTO RISARCIMENTO PER LA CANCELLAZIONE DI UN VOLO.

La Compagnia e l’Organizzatore del viaggio provvederà al pagamento delle competenze del legale che non incideranno sul risarcimento.

Nel caso di esito negativo nessun pagamento verrà richiesto all’assistito per l’attività professionale prestata.

A quale risarcimento hai diritto nel caso di cancellazione del volo?

250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km (più di 3 ore);
400,00 € per tutte le tratte aeree superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte fra i 1500 e 3500 km (più di 3 ore);
600,00 € per tutte le altre tratte (più di 4 ore);
– assistenza in aeroporto (somministrazione di pasti e bevande a seconda della durata dell’attesa);
– sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
– trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e ritorno;
– 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax oppure e-mail.

                 Risarcimento volo cancellato

Quando non si ha diritto al risarcimento per la cancellazione di un volo.

Non si ha diritto al risarcimento per volo cancellato nel caso in cui sia stata data informazione della cancellazione almeno 14 giorni prima della partenza.

Nel caso in cui il volo alternativo sia in un orario prossimo a quello inizialmente previsto o la compagnia aerea possa dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che consistono in eventi che esulano dal controllo delle Compagnie aeree, come le estreme condizioni atmosferiche, gli scioperi e i disordini politici.

Mentre non sono circostanze eccezionali i problemi tecnici dell’aeromobile, i problemi con l’aeroporto oppure l’influenza con altri voli.

Rimborso per la cancellazione di un volo: sulla Compensazione Pecuniaria

Il Regolamento (CE) n. 261 del 11 febbraio 2004 istituisce, come è noto, regole comuni fra gli Stati membri dell’Unione Europea in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato dello stesso.

                Risarcimento volo cancellato

Fra le disposizioni più rilevanti a suo tempo introdotte da tale fonte normativa, emerge il diritto alla compensazione pecuniaria, disciplinato dall’art. 7, in base al quale i passeggeri hanno diritto a percepire un’indennità (in misura diversa a seconda della lunghezza della tratta aerea) in caso subiscano il negato imbarco o la cancellazione del volo per cui hanno una prenotazione; nel 2009, con la sentenza della Sezione Quarta datata 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti nn. C-402/07 e C-432/07), la Corte di Giustizia ha precisato che tale diritto spetta anche ai passeggeri di voli che subiscono un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Il terzo comma dell’art. 5 del Regolamento, però, specifica che viene meno l’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria de qua, se il vettore riesce a dimostrare che il disservizio lamentato dal passeggero è dovuto a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Si tratta di un punto estremamente controverso ed importante nell’ambito della disciplina de qua.

Difatti, vertendosi in tema di corresponsione indennitaria, il passeggero è esonerato dal dimostrare qualsivoglia concreto pregiudizio, onde l’oggetto dell’accertamento verte essenzialmente sul diritto alla compensazione.

Sullo specifico punto, il terzo comma dell’art. 5 del Regolamento, sopra richiamato, statuisce un’inversione dell’onere della prova rispetto alle regole ordinarie, ponendo a carico della Compagnia aerea l’obbligo dimostrativo del ricorrere di circostanze eccezionali, esimenti dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria.

La stessa sentenza è emessa dalla Corte giustizia UE  sez.III  13 ottobre 2011 n.83.

https://eur-lex.europa.eu

Volo cancellato decesso del copilota

Compila il modulo di risarcimento sottostante, inserendo, qui di seguito, i dati richiesti ed una breve descrizione del problema incontrato.

Esamineremo, senza alcun costo per te, il caso specifico e ti contatteremo nel caso in cui sia possibile ottenere l’indennizzo e/o il risarcimento.

Sulla compensazione pecuniaria

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