Bagaglio smarrito, ritardato, danneggiato?
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Risarcimento Smarrimento Bagaglio Ryanair
La Compagnia Aerea è responsabile del danno subito. Il passeggero, come prevede la Convenzione di Montreal, ha diritto ad un risarcimento e rimborso spese-scontrini, fino a € 1.550,00. Salvo dichiarazione speciale di interesse. Effettuata dal passeggero al momento del check-in.
La denuncia di smarrimento, deve essere effettuata dal passeggero all’aeroporto, presso l’apposito Ufficio Lost and Found. Al momento della mancata consegna del bagaglio, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli.
Inoltre il passeggero, per avere diritto al risarcimento del danno relativo al bagaglio, dovrà inoltrare anche la richiesta alla Compagnia aerea. A pena di decadenza, entro i 21 giorni dallo smarrimento, oppure dalla data di riconsegna del bagaglio.
Il Reclamo, deve inoltrarsi alla sede della Compagnia aerea, oppure sul sito della Compagnia aerea.
Le norme contenute nel codice della navigazione italiano, artt. 941 e 953, prevedono la responsabilità del vettore aereo. Per gli oggetti “consegnategli per il trasporto. Fino al momento della riconsegna al destinatario. Poiché la regolamentazione di tale materia, è contenuta nelle “norme comunitarie ed internazionali, in vigore nella Repubblica”.
Risarcimento Smarrimento Bagaglio Ryanair
Qualora il bagaglio affidato al vettore aereo, vengano smarriti o riconsegnati, con ritardo, o danneggiato.
Il vettore aereo, è tenuto a risarcire i danni patrimoniali e morali, liquidando un importo nel complesso, non superiore alla soglia prevista dalla convenzione di Montreal del 28/5/1999. Applicabile a tutte le tipologie di danno, (nonchè delle spese sostenute, comprovate da scontrini e/o ricevute, dello stress causato dall’inutile ricerca dei bagagli e dalla necessità di acquistare indumenti)
La responsabilità del vettore aereo, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nel trasporto bagagli è stata dalla Convenzione quantificata in un importo massimo di 1288 “diritti speciali di prelievo” (unità monetaria convenzionale di riferimento definita dal Fondo Monetario Internazionale) per passeggero da convertirsi in euro. (€.1.550,00 circa – limite aggiornato dal 28.12.2019).
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La Compagnia aerea o l’Organizzatore del viaggio, provvederà al pagamento delle competenze del legale che non incideranno sul risarcimento.
Nel caso di esito negativo, nessun pagamento verrà richiesto all’assistito per l’attività professionale prestata da TUTELA DEL VIAGGIATORE.