Vacanza rovinata: il riconoscimento della Cassazione al riconoscimento dei danni morali
Nella stagione delle vacanze estive sono molti i viaggiatori alle prese con Tour OPERATOR i
cui pacchetti viaggi organizzati non corrispondono a quanto acquistato.
Viene così in aiuto il Codice del Turismo con Il danno da vacanza rovinata: l’art. 47 del
Codice del Turismo
Lo stesso Codice del Turismo offre un pieno riconoscimento normativo al diritto al risarcimento da vacanza rovinata, dopo diversi anni di elaborazione giurisprudenziale.
Quando le aspettative del turista vengono disattese perché la qualità dell’ Albergo o Resort, dei
trasporti e dei servizi non corrisponde al modello promesso con l’acquisto del pacchetto all-
inclusive, è possibile richiedere oltre al risarcimento degli importi spesi in relazione alla vacanza
goduta anche un risarcimento di tipo morale quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle
prestazioni è non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di vacanza rovinata, il
turista ha diritto anche al riconoscimento dei danni morali.
Gli Ermellini, con sentenza n. 20 febbraio 2023, n. 5271, hanno affermato che l’espressione “danni
alla persona” contenuta nell’art. 44 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo)
deve infatti essere interpretata come omnicomprensiva di tutti i danni di carattere non patrimoniale
di cui all’art. 2059 c.c., ivi compresi i danni morali da vacanza rovinata.