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SMARRIMENTO E RITARDATA CONSEGNA

SMARRIMENTO E RITARDATA CONSEGNA 
Quando i bagagli vengano smarriti o riconsegnati con ritardo ai passeggeri, il vettore deve risarcire i danni patrimoniali e morali.
E pagare un importo previsto dalla convenzione di Montreal del 28/5/1999.
Ossia 1131 diritti speciali, circa €.1.400,00 come limite del risarcimento
La stessa recente Giurisprudenza, emanata dalla Suprema Corte Cassazione Civile, (sez. III, sentenza 14/07/2015 n° 14667).
Questa sanciva il principio secondo il quale, il “vettore è responsabile del danno, derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”.
La responsabilità di una compagnia aerea comunitaria, nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli, è disciplinata dalla Convenzione di Montreal.
E’ quanto ha ricordato la Corte di giustizia europea, in una sentenza (causa C-65/09).
Aggiungendo che tale convenzione, prevede la responsabilità del vettore, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio.
SMARRIMENTO E RITARDATA CONSEGNA
Sul danno non patrimoniale, viene precisato che questo può ravvisarsi anche per la delusione, e lo stress, riportato a causa del disservizio, derivante dalla perdita del bagaglio.
Può, quindi, determinare disagi di siffatta natura.
Dove accanto al danno patrimoniale, per la necessità di acquistare beni della stessa natura di quelli smarriti, può manifestarsi, uno stress ed una tensione per la perdita e per la necessità di procurarsi altrimenti i beni.
Con dispendio di tempo ed energia.
Danno riconducibile tradizionalmente al danno morale o del cd. danno esistenziale, ovvero non patrimoniale.
Principio confermato anche dalla sentenza emessa dal Tribunale di Novara del 30 novembre 2009 n. 770.
La responsabilità del vettore aereo, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nel trasporto bagagli è stata dalla Convenzione di Montreal, https://eur-lex.europa.eu/ quantificata in un importo massimo aggiornato di 1131 “diritti speciali di prelievo” (unità monetaria convenzionale di riferimento definita dal Fondo Monetario Internazionale) per passeggero, pari a circa €.1.400,00
 
 

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