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SMARRIMENTO BAGAGLIO RESPONSABILE

Per lo smarrimento del bagaglio, un’importante ordinanza della Cassazione (ordinanza 18320 del 9 luglio 2019). https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-18320-del-09-07-2019
Ha previsto il principio che per il ritardo nella riconsegna del bagaglio, del suo danneggiamento o smarrimento, a risponderne è sempre la Compagnia aerea.
E non la società di handling che l’ha preso in carico.
Il protagonista è un malcapitato passeggero del volo Roma- Bari.
Il quale giunto a destinazione, il suo bagaglio non è stato consegnato.
Si rivolge agli addetti della Compagnia aerea, compilando l’apposita denuncia.
Il Bagaglio verrà riconsegnato dopo 6 giorni.
Da qui la decisione di chiamare in causa la Compagnia aerea e rivendicare il danno subito.
La controversia dopo rinvii giungeva  al Tribunale di Brindisi.
Il quale sollevava la Compagnia aerea da qualsiasi responsabilità, ritenendo i soggetti coinvolti innumerevoli  e non essendoci pertanto un chiaro quadro probatorio, la domanda veniva rigettata.
La Suprema Corte di Cassazione che pronunciandosi dichiara come unico responsabile della perdita del bagaglio la Compagnia aerea  e non la società di handling. Peraltro, se in base all’articolo 1218 del Codice civile, esiste un rapporto contrattuale tra il viaggiatore e il vettore, sarà quest’ultimo l’unico responsabile degli eventuali danni.
Rimborso Smarrimento Bagagli
La Compagnia Aerea è responsabile del danno subito.
Il passeggero, come prevede la Convenzione di Montreal, ha diritto ad un risarcimento fino a € 1.400,00. Salvo dichiarazione speciale di interesse. Effettuata dal passeggero al momento del check-in.
La denuncia di smarrimento, deve essere effettuata dal passeggero all’aeroporto, presso l’apposito Ufficio Lost and Found. Al momento della mancata consegna del bagaglio, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli.
Inoltre il passeggero, per avere diritto al risarcimento del danno relativo al bagaglio, dovrà inoltrare anche la richiesta alla Compagnia aerea. A pena di decadenza, entro i 21 giorni dallo smarrimento, oppure dalla data di riconsegna del bagaglio.
Il Reclamo, deve inoltrarsi alla sede della Compagnia aerea, oppure sul sito  della Compagnia aerea.
Le norme contenute nel codice della navigazione italiano, artt. 941 e 953, prevedono la responsabilità del vettore aereo. Per gli oggetti “consegnategli per il trasporto. Fino al momento della riconsegna al destinatario. Poiché la regolamentazione di tale materia, è contenuta nelle “norme comunitarie ed internazionali, in vigore nella Repubblica”.
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