I termini di prescrizione della richiesta del risarcimento- compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento 261/2004, sono di due anni, per la cancellazione del volo o di ritardo prolungato o di overbooking .
Lo stabilisce l’articolo 35 della Convenzione di Montreal – Limiti temporali dell’azione. In detto articolo, viene specificato che l’azione di richiesta danni, dovrà essere iniziata, entro due anni dall’arrivo a destinazione del passeggero.
In tema di trasporto aereo, quindi, i passeggeri avranno un termine di due anni per azionare la richiesta di risarcimento e richiedere la compensazione pecuniaria.
Si ricorda che viene calcolata in base alla distanza percorsa dal vettore.
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