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Tutela dei Turisti/Viaggiatori

Ancora sentenze favorevoli

Al turista- viaggiatore spetta il rimborso del pacchetto all inclusive anche se quest’ultimo annulla la partenza in quanto si è ammalato gravemente. Non è fondamentale che non avesse nessuna polizza assicurativa facoltativa. Questa è la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 18047/2018. Trattasi del danno da vacanza rovinata per cui scatta l’obbligo del rimborso  

Per la richiesta di risarcimento della vacanza rovinata il termine di decadenza è di tre anni dal rientro nel luogo di partenza per le richieste di risarcimento del danno da disagio psicologico, stress e turbamento.

 Sempre più numerose sono le sentenze a favore dei turisti e dei viaggiatori che dovranno solo provare di avere un titolo di viaggio come il biglietto aereo o la prenotazione dell’hotel per ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale nonché il risarcimento dei danni subiti.

Spetta invece ai tour operator e ai vettori aerei di dimostrare le circostanze imprevedibili ed eccezionali che hanno causato l’inadempimento. Secondo il Tribunale di Vicenza, per chiedere l’indennizzo è sufficiente la circostanza che l’agenzia non sia riuscita a provare di aver agito con la dovuta diligenza (sentenza n. 1692/2018), ed ulteriormente il Tribunale di Roma ha condannato il tour operator a restituire i soldi spesi per il viaggio e per le carenze organizzative a una coppia in luna di miele costretta a cambiare stanza per aver trovato in camera un insetto (sentenza n. 16070/2018). Il turista viaggiatore per la sua vacanza rovinata può inoltre pretendere anche il risarcimento morale come sancito dalla direttiva 90/314/CEE.

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