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SUL CODE SHARING DUE COMPAGNIE

CODE SHARING – DUE COMPAGNIE
A tal proposito, c’è una espressa e tassativa responsabilità solidale dei vettori “Code Sharing”.
Il panorama del trasporto aereo internazionale, infatti, si va sempre più caratterizzando, per la tendenza di stipulare accordi di partnership, per fini strettamente commerciali.
Tra queste alleanze commerciali, merita particolare rilievo, l’accordo di code sharing.
La caratteristica principale di questa forma di contrattazione, è rappresentata dalla presenza di due contratti differenti.
Uno stipulato tra il vettore marketing e quello operativo.
L’altro tra la compagnia aerea ed i passeggeri o mittenti.
Ci sono, dunque, varie figure: il vettore contrattuale, il vettore operativo e l’utente (mittente o passeggero).
L’articolo 39, definisce vettore contrattuale (contracting carrier), il soggetto che stipula il contratto di trasporto con l’utente.
Mentre vettore di fatto (actual carrier) chi, senza essere ausiliario o preposto del vettore contrattuale, esegue, dietro autorizzazione di quest’ultimo, il trasporto convenuto.
CODE SHARING – DUE COMPAGNIE
Il successivo art. 40 prevede il principio della responsabilità solidale tra i due vettori.
E riconosce la facoltà, per gli utenti, di agire discrezionalmente e indifferentemente contro l’uno o l’altro. Entro i limiti della responsabilità vettoriale.
Il suddetto principio è recepito anche dalla Convenzione di Montreal del 1999. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):IT:HTML
oggi vigente in materia, agli artt. 41 e 45.
In materia di trasporto di persone, il vettore aereo contrattuale, ai sensi dell’art. 943 cod. nav., ha l’obbligo di informare adeguatamente il passeggero. Prima dell’emissione del biglietto, della circostanza, che il trasporto aereo venga effettuato da un vettore aereo diverso
da quello indicato sul biglietto.
In caso di mancata informazione il passeggero ha a disposizione i rimedi della risoluzione contrattuale, rimborso del biglietto e risarcimento del danno.
https://www.tuteladelviaggiatore.com/rimborso-volo-cancellato-2/

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