Ritardo aereo prova inadempimento
Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 23/01/2018 n° 1584
Nel trasporto aereo il ritardo del volo oltre le tre ore, e la cancellazione del volo legittimano, il passeggero ad ottenere il risarcimento del danno da parte della compagnia aerea.
In caso di rifiuto da parte delle Compagnie aeree quale è l’onere della prova tra passeggero e vettore aereo?
A tal fine la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l’ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584 sancisce il principio come segue:
Con ordinanza n. 1584/2018 la Corte di Cassazione, ha affermato un importante e nuovo principio di diritto.
Ritardo aereo prova inadempimento
Secondo cui “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile, rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza.
Ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente. Potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore.
Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto, sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004”
Varie normative si sono pronunciate in materia, senza tuttavia fornire un principio univoco, per quanto riguarda l’inadempimento del vettore aereo.
La Convenzione di Montréal, nel caso fortuito e sulla forza maggiore, il vettore è liberato dall’onere della prova. Ciò se dimostra l’imprevedibilità del danno e l’impossibilità di mettere in atto comportamenti idonei ad evitare l’evento.
Il Regolamento CEE n. 261/2004 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=NL
invece parla di assistenza ai passeggeri e di diritto al rimborso del costo del biglietto o, di imbarco su di un volo alternativo.
Sulla questione, infine, è intervenuta la Corte di Giustizia, la quale ha precisato, che le due normative precedenti, non si escludono a vicenda, ma, al contrario, si compensano.
Dette discipline si fondano sul principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo.
Pertanto, una volta provato l’inesatto inadempimento, del ritardo occorso e della cancellazione volo, è onere del vettore fornire la prova liberatoria, allegando il caso fortuito o la forza maggiore.
Solamente nel caso di cancellazione del volo o di ritardo pari o superiore a tre ore, che sia stato tempestivamente comunicato nei termini di legge, la sopra citata presunzione di responsabilità non si applica.
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