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Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di annullamento di un volo

Il regolamento (CE) n. 261/2004  in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri, in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
In particolare il suo articolo 8, par. 1, lettera a, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte di giustizia UE sez. VIII, 12/09/2018, n.601
Sanciva il principio che detto articolo deve essere interpretato, nel senso che il prezzo del biglietto, il quale deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero, in caso di cancellazione di un volo.
Include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo.
Detta differenza corrisponde alla una commissione percepita da un soggetto intervenuto, in qualità di intermediario tra questi ultimi due.
A meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione.
Circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (fattispecie relativa al rimborso del prezzo di biglietti acquistati tramite un tour operator).

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