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RIMBORSO DEL BIGLIETTO AEREO

RIMBORSO DEL BIGLIETTO AEREO
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si pronuncia in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento europeo n. 261/2004,
Il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione, assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
Analizzando il meccanismo di tutela previsto dal regolamento, in considerazione dalla direttiva n. 90/134/CEE, la Corte sancisce il divieto di cumulo tra i due rimedi.
Precisando che il rimborso del prezzo del biglietto, non può essere richiesto al vettore aereo in base al regolamento, quando questo è possibile ottenerlo dall’organizzatore di viaggi in base alla direttiva (sentenza 10 luglio 2019, causa C-163/18).
In considerazione di ciò la Corte conclude, che “l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004,
deve essere interpretato, che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314, di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi.
Non avendo più la possibilità, di chiedere il rimborso di tale biglietto, al vettore aereo, sulla base di detto regolamento. Neanche qualora l’organizzatore di viaggi, non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto, e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.
Rimborso biglietti – Tutela del Viaggiatore

Nel caso in cui è il passeggero a rinunciare al volo (malattia, infortuni, incidenti o morte di un familiare). La normativa di riferimento (articolo 45 del DLT n° 96 9/5/2005, prevede che “se la partenza del passeggero, sia impedita per causa a lui non imputabile. Il contratto è risolto e il vettore, dovrà restituisce il prezzo di passaggio già pagato”) stabilisce che si ha diritto al rimborso del biglietto acquistato.

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