La pratica commerciale “no show rule”, spesso applicata dalle compagnie aeree per i voli aerei di andata e ritorno. Con la pronuncia emanata dal Consiglio di Stato – sentenza n. 4048 del 30 settembre 2016, è stata definita illegittima. La sentenza specifica che in assenza di adeguata informazione sui contenuti dell’offerta questa è definita una pratica commerciale scorretta.
La clausola (presente in diverse compagnie aeree) prevede che, nel caso in cui il passeggero, non si fosse presentato per il volo di andata, non avrebbe potuto usufruire neanche del volo di ritorno alla destinazione
Si evidenzia che già in passato, la questione denominata “no show rule” era stata affrontata con esito negativo per le Compagnia aeree. Ma la sentenza suindicata, precisava un differente profilo di invalidità, ossia costituito dall’assenza di una specifica “…procedura che consentisse al consumatore di non perdere il diritto al volo acquistato, (anche) per il viaggio di ritorno (o per la seconda tratta), nel caso di mancato utilizzo del viaggio di andata (o per la prima tratta)…”