Telefono

+39 06 56556603

Cellulare

3920428257

Email

info@tuteladelviaggiatore.com

Sciopero deve essere comunicato

Negli ultimi mesi a molti passeggeri, veniva rigettata la richiesta di compensazione pecuniaria, ai sensi dela Legge 261/2004, a causa di uno sciopero indetto del personale Enav delle sigle Cgil, Cisl e Uil.
L’Enav indiceva uno sciopero in data 08 giugno 2018, indicando una specifica fascia oraria dalle 13 alle 17.
Molte Compagnie aeree cancellavano i voli aerei, nel giorno indicato.
Fornendo la comunicazione ai passeggeri dei voli aerei, solo poche ore prima della partenza.
In considerazione delle ultime sentenze emesse, la comunicazione deve essere fornita solo esclusivamente, nei termini indicati dall’articolo n. 5 del Reg.261/04.
Inoltre nel caso di specie, se i voli sono stati cancellati negli orari non compresi dallo sciopero indetto dalle sigle sindacali. Il passeggero ha diritto alla Compensazione pecuniaria. Alla luce degli ultimi scioperi, quindi, le compagnie aeree decidono arbitrariamente le cancellazioni dei voli, imputando come evento eccezionale lo sciopero indetto dall’Enav, senza poi fornire legittima prova . https://www.tuteladelviaggiatore.com/risarcimento-volo-cancellato/

Altri articoli correlati