Corte di Giustizia Ue Voli cancellati
Nuova sentenza della Corte di Giustizia
Nel caso di voli cancellati, una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, stabiliva che il passeggero ha diritto al rimborso integrale dalla compagnia aerea delle spese sostenute con la ricevuta. Nonchè la compensazione pecuniaria ai sensi del Reg 261/2004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=NL
Incluse le commissioni degli intermediari, al momento dell’acquisto del biglietto.
La recente sentenza riguarda il caso di un cittadino tedesco che aveva acquistato dei biglietti aerei, attraverso un sito di prenotazioni on line.
Corte di Giustizia Ue Voli cancellati
Il volo aereo veniva cancellato, ed il passeggero richiedeva il rimborso del prezzo pagato.
La compagnia aerea -low cost- corrispondeva il costo del biglietto aereo. Rifiutandosi di versare gli importi che il sito di prenotazione, aveva incassato a titolo di commissione.
Di conseguenza, la sentenza emessa in favore del viaggiatore prevede che la compagnia aerea, deve rimborsare anche la commissione. A meno che non sia stata stabilita senza il suo consenso.
https://www.tuteladelviaggiatore.com/rimborso-volo-cancellato-2/
La Compagnia e l’Organizzatore del viaggio, provvederà al pagamento delle competenze del legale che non incideranno sul risarcimento.
Nel caso di esito negativo, nessun pagamento verrà richiesto all’assistito per l’attività professionale prestata.
Nel caso in cui il volo alternativo, sia in un orario prossimo a quello inizialmente previsto.
Oppure la compagnia aerea, può dimostrare, che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali.
Le quali consistono in eventi, ad esempio: le estreme condizioni atmosferiche, gli scioperi e i disordini politici.