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PERDITA COINCIDENZA RESPONSABILE

PERDITA COINCIDENZA VETTORE RESPONSABILE
Con la sentenza sentenza 11 luglio 2019, causa C-502/18.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea torna a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del Regolamento europeo n. 261/2004.
La questione posta alla Corte è quella: se in caso di volo multi tratta.
Di cui la prima parte sia gestita da un vettore comunitario e la restante dal vettore di un paese terzo nell’ambito di un accordo di code-sharing;
L’eventuale compensazione pecuniaria, spettante al passeggero per il ritardo di oltre tre ore all’arrivo a destinazione, e subito nell’ultima parte di tratta. Questa gravi sul vettore comunitario, oppure su quello del paese terzo, effettivamente responsabile del disagio.
Al centro della pronuncia in via pregiudiziale è l’art. 3, paragrafo 5 del Regolamento n. 261/2004.
Il quale individua l’ambito di applicazione soggettiva del regolamento circoscrivendolo.
“Ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, soggetto alle disposizioni del trattato” e “ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri” predetti.
La norma precisa che se un vettore aereo, non ha stipulato alcun contratto con il passeggero ma ottempera comunque agli obblighi previsti dal regolamento, La Compagnia aerea è considerata come se agisse ,per conto di chi ha stipulato un contratto con il passeggero.
I successivi artt. 5 e 7 del regolamento, prevedono invece il diritto dei passeggeri che hanno subito la cancellazione del volo ad ottenere una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo.
I fatti di causa e l’interpretazione del giudice
PERDITA COINCIDENZA VETTORE RESPONSABILE
I passeggeri prenotavano un volo ciascuno da Praga a Bangkok- via Abou Dhabi presso un vettore aereo ceco.
La prima tratta del volo era tra Praga e Abou Dhabi.
La quale veniva effettuata dal vettore ceco, senza problemi ed il volo giungeva puntuale a destinazione.
La seconda tratta (tra Abou Dhabi e Bangkok), operata da un vettore non comunitario nell’ambito di un accordo di code-sharing, registrava invece un ritardo all’arrivo di 488 minuti.
Trattandosi di ritardo superiore a tre ore i passeggeri, chiedevano al vettore ceco la compensazione pecuniaria prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 261/2004 e di fronte al diniego della compagnia aerea, la convenivano in giudizio, dinanzi al tribunale ceco competente in primo grado.
Quest’ultimo accoglieva la domanda dei passeggeri ritenendo che malgrado non fosse stato il vettore ceco ad effettuare direttamente la tratta con ritardo prolungato fosse comunque tenuto al pagamento della compensazione in base all’articolo 3, paragrafo 5, ultima frase del regolamento predetto.
La decisione veniva poi confermata in appello dal giudice, proprio alla luce del tenore di quest’ultimo nonché della sentenza del 28 febbraio 2013, Folkerts (C‑11/11, EU:C:2013:106).
Il vettore contrattuale è responsabile anche in forza del contratto concluso con il passeggero e non potrebbe eludere tale responsabilità, neppure invocando l’inadempimento altrui.
Di seguito la decisione del giudice d’appello, veniva tuttavia annullata dalla Corte costituzionale ceca.
La quale ingiungeva al giudice remittente, una rivalutazione della questione, anche alla luce di una pronuncia di segno opposto, resa dalla Corte federale di giustizia tedesca in un caso analogo.
La posizione della Corte di Giustizia
PERDITA COINCIDENZA VETTORE RESPONSABILE
La Corte affronta il quesito premettendo una serie di considerazioni.
In primo luogo ricorda che un volo con una o più coincidenze che è stato oggetto di un’unica prenotazione rappresenta un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri. Così come previsto dal Regolamento n. 261/2004 (sentenza del 31 maggio 2018, Wegener, C‑537/17, EU:C:2018:361, punti 18 e 19).
Ne consegue, osserva la Corte, che l’applicabilità del predetto regolamento, va valutata sia in considerazione del luogo di partenza iniziale, sia della destinazione finale dello stesso. (sentenza del 31 maggio 2018, Wegener cit., punto 25).
In secondo luogo, la Corte osserva che il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal combinato disposto degli artt. 5, paragrafo 1, lettera c e 7, paragrafo 1 del regolamento n. 261/2004, è stato riconosciuto anche a favore dei passeggeri di voli, che subivano ritardo e giungono a destinazione finale, con tre o più ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto (sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, e del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punto 38).
L’unico soggetto onerato per tale compensazione è identificato all’art. 5, paragrafo 1 lettera c) e paragrafo 3 del regolamento 261/2004 nel vettore aereo operativo, nella definizione fornita dal precedente art. 2, lettera b) del regolamento.
Affinché tale qualifica possa sussistere, occorrono due condizioni cumulative:
1 l’effettiva realizzazione del volo, 2 l’esistenza di un contratto concluso con il passeggero.
Nel caso di specie, osserva la Corte, sussistono entrambe.
Infatti è pacifica la realizzazione di un volo da parte del vettore ceco. nell’ambito di un contratto di trasporto, concluso con i passeggeri reclamanti.
Il predetto vettore è quindi qualificabile come vettore aereo operativo,
ed è pertanto onerato della  compensazione pecuniaria, dovuta ai passeggeri in base al regolamento.
Tale considerazione, non è inficiata dal fatto che il ritardo subito dai passeggeri trovi origine nella seconda parte del volo, realizzata da altro vettore.
un volo con una o più coincidenze che sia però stato oggetto di un’unica prenotazione, deve essere considerato un solo volo.
Con la conseguenza che il vettore aereo operativo, che realizza la prima tratta risponde, anche in caso di cattiva esecuzione della tratta successiva ad opera di altro vettore.
Vincolo che peraltro, osserva la Corte, discende anche dalla già richiamata previsione dell’art. 3, paragrafo 5, seconda frase del regolamento n. 261/2004 e che consente di soddisfare la preminente esigenza di tutela dei passeggeri, consentendogli di agire direttamente a fini risarcitori nei confronti del vettore loro controparte nel contratto di trasporto, senza dover tener conto, degli accordi da questi eventualmente conclusi con altri per la realizzazione delle restanti tratte.
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