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Differenze Volo Ritardato e Volo Cancellato

Differenze Volo Ritardato e Volo Cancellato
Per volo ritardato, si intende quello realizzato in conformità alla programmazione originariamente prevista dal vettore aereo”.
Per ricevere anche la compensazione pecuniaria, in assenza di circostanze eccezionali, il limite di oltre tre ore.
Mentre sono previste oltre 5 ore di attesa. Per ottenere il rimborso del biglietto.
Nonchè il volo di ritorno, verso il punto di partenza iniziale non appena possibile.
Nonchè l’assistenza di cui all’art. 8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=NL
Differenze Volo Ritardato e Volo Cancellato
La differenza tra le due fattispecie emerge, sotto il profilo pratico, nella modalità di erogazione della compensazione pecuniaria.
Nel volo ritardato potrà essere riconosciuta, solo in caso di arrivo ritardato.
Ossia il passeggero è tenuto alla effettuazione del volo.
https://www.tuteladelviaggiatore.com/rimborso-volo-cancellato-2/
Invece nel caso di volo cancellato, la compensazione è in ogni caso riconosciuta.
Ossia sia che il passeggero accetti la riprotezione (ovvero il volo in sostituzione verso la destinazione finale) offerta dal vettore.
Sia che vi rinunci, preferendo non intraprendere o proseguire il viaggio.
La Corte di giustizia ha affermato che l’arrivo ritardato di oltre 3 ore, nel quale scatta per il passeggero il diritto alla compensazione pecuniaria. Può essere ridotta del 50% ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett, c) ……quando il ritardo, per un volo che non rientra nell’art. 7, n.2, lett. a) e b) , rimanga inferiore alle quattro ore”.
La Corte quindi ha inteso affermare un principio in relazione alla lunghezza chilometrica della tratta.
Ossia più la destinazione è lontana e lungo il tempo di volo, più è tollerabile un ritardo.
Ovvero la riduzione del 50% della compensazione anche nel caso di arrivo ritardato entro le 4 ore per un volo di oltre 3.500 km.
In tutti i casi quando il ritardo è “dovuto a circostanze eccezionali.
Le quali, non si sarebbero comunque potute evitare, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo”,
Questo non determina obbligo di compensazione a carico del vettore.

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