Risarcimento del danno da vacanza rovinata
Se stiamo pensando ad una fuga verso una meta esotica, allora vi trasmettiamo un piccolo vade mecum, prima della partenza:
Il danno da vacanza rovinata, è disciplinato dall’art. 47 del Codice del Turismo (D.lgs. 79/2011).www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/turismo
Può essere qualificato quale pregiudizio, che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione. Subiti dal turista-viaggiatore, per non avere potuto godere pienamente della vacanza, come occasione di svago e/o di riposo
Possono essere infatti risarciti, a titolo di vacanza rovinata, i pregiudizi che non superino una soglia minima di tolleranza (ai sensi dell’art. 1455 c.c.), e devono essere valutati caso per caso, dal giudice di merito
Risarcimento del danno da vacanza rovinata
La prova del danno da vacanza rovinata
La prova deve essere fornita e documentata ed il turista avrà dunque l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali si possa desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito.
La prescrizione per agire in giudizio è di tre anni dalla data del rientro del turista .Quanto alla legittimazione passiva, secondo le nuove normative del Codice del Turismo il viaggiatore può agire nei confronti dell’organizzatore e del venditore del pacchetto turistico può dunque agire nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.
Non ci resta che augurarvi buon viaggio e tuteladelviaggiatore è sempre al vostro fianco.
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