Telefono

+39 06 56556603

Cellulare

3920428257

Email

info@tuteladelviaggiatore.com

Risarcimento del danno da vacanza rovinata

Risarcimento del danno da vacanza rovinata
Se stiamo pensando ad una fuga verso una meta esotica, allora vi trasmettiamo un piccolo vade mecum, prima della partenza:
Il danno da vacanza rovinata, è disciplinato dall’art. 47 del Codice del Turismo (D.lgs. 79/2011).www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/turismo
Può essere qualificato quale pregiudizio, che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione. Subiti dal turista-viaggiatore, per non avere potuto godere pienamente della vacanza, come occasione di svago e/o di riposo
Possono essere infatti risarciti, a titolo di vacanza rovinata, i pregiudizi che non superino una soglia minima di tolleranza (ai sensi dell’art. 1455 c.c.), e devono essere valutati caso per caso, dal giudice di merito
Risarcimento del danno da vacanza rovinata
La prova del danno da vacanza rovinata
La prova deve essere fornita e documentata ed il turista avrà dunque l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali si possa desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito.
La prescrizione per agire in giudizio è di tre anni dalla data del rientro del turista .Quanto alla legittimazione passiva, secondo le nuove normative del Codice del Turismo il viaggiatore può agire nei confronti dell’organizzatore e del venditore del pacchetto turistico può dunque agire nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.
Non ci resta che augurarvi buon viaggio e tuteladelviaggiatore è sempre al vostro fianco.
www.tuteladelviaggiatore.com/
 

Altri articoli correlati