Il passeggero che perde la coincidenza aerea a causa del ritardo del volo aereo sul quale è imbarcato, ha diritto alla restituzione dei soldi per acquistare un nuovo biglietto e eventualmente, a quelli necessari per il pernottamento non programmato nella città di scalo, ma anche al risarcimento del danno morale. Liquidabile in via equitativa dal giudice incaricato
È quanto disposto dal Giudice di Pace di Lecce con una recente sentenza.
La compagnia aerea infatti con il biglietto di trasporto acquistato e rilasciato al viaggiatore ha l’obbligo di assicurare la tempistica e il conseguente arrivo a destinazione.
Infatti nel piano voli è indicata sia l’ora di partenza che quella di arrivo.
La normativa in vigore consente il risarcimento del danno non patrimoniale (morale) solo in quei casi in cui l’illecito sia un reato o leda un diritto costituzionale: e di certo la perdita della coincidenza del volo aereo non rientra in nessuna di tali due ipotesi.
A tutti gli effetti secondo la recente pronuncia, il ritardo aereo provoca comunque un disagio che va, in qualche modo, risarcito oltre la compensazione pecuniaria Reg.261/2004 prevista dal regolamento della Comunità europea.
A conforto di questa interpretazione è stata emanata una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che ha esteso la possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale anche a tutti quei casi che, pur non costituendo reato o violazione di diritti costituzionali, abbiano determinato un pregiudizio grave, serio e dimostrabile.
In casi come questi potete rivolgervi a Tutela del Viaggiatore che vi assisterà nella tutela dei vostri diritti lesi per il riconoscimento di tutti i danni da voi subiti