Telefono

+39 06 56556603

Cellulare

3920428257

Email

info@tuteladelviaggiatore.com

Voli cancellati, la prova dell’avviso è sul vettore

https://www.tuteladelviaggiatore.com/risarcimento-volo-cancellato/

Secondo quanto stabilito dal Regolamento 261/04, l’onere della prova, sulla comunicazione della cancellazione incombe in ogni caso sul vettore aereo.

Se il vettore aereo non è in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea , con la sentenza nella causa C-302/16.
La Corte di Giustizia UE,  ha risolto un contenzioso fra un cliente e la compagnia aerea Slm.
Quest’ultima aveva cancellato il volo di andata dall’Olanda al Suriname, previsto per il 14 novembre 2014.
Comunicando il fatto all’agenzia di viaggi, presso cui il volo era stato prenotato in data 9 ottobre 2014.
Avvisando, poi, lo stesso passeggero del volo aereo il successivo 4 novembre.
Il passeggero del volo cancellato, appellandosi al regolamento Ue 261/04 in materia di compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione del volo.
Che prevede la responsabilità del vettore, in caso di mancato avviso, almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto – aveva poi chiesto alla Compagnia aerea un risarcimento danni e la compensazione pecuniaria.
Di 600 euro calcolando la tratta del volo aerea superiore ai 3500 km.
La compagnia aerea aveva negato la compensazione pecuniaria, affermando che l’informazione sulla modifica della data di partenza era stata trasmessa all’agenzia di viaggi il 9 ottobre 2014.
L’agenzia di viaggi aveva, a questo punto informato il passeggero del volo aereo che essa declinava ogni responsabilità.
Poiché il suo mandato si limitava alla conclusione di contratti tra passeggeri e vettori aerei ed essa.
A suo avviso la responsabilità di informare i passeggeri in una situazione del genere, spettava al vettore aereo.
Al vettore aereo infatti nel momento della prenotazione veniva fornito l’indirizzo di posta elettronica del passeggero.
Pertanto qualsiasi comunicazione doveva essere trasmessa direttamente al passeggero del volo aereo.
Nel caso di cancellazione del volo aereo come nei casi suindicati, al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti, Tutela del Viaggiatore potrà fornire assistenza ai viaggiatori al fine di vedere integralmente risarciti tutti i danni da loro subiti.

Altri articoli correlati