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Ritardo aereo Perdita di coincidenza

Ritardo aereo Perdita di coincidenza 
https://www.tuteladelviaggiatore.com/perdita-coincidenza/
La Corte di Giustizia Europea con una recentissima pronuncia (sez. III, sentenza 07/03/2018 n° C274/16) risolve tre questioni pregiudiziali.
In particolare, sulla competenza giurisdizionale nel caso di volo aereo con la perdita di coincidenza del volo aereo.
La stessa normativa UE, stabilisce che è il luogo di arrivo del secondo volo, qualora il trasporto sia effettuato da due vettori aerei diversi.
E il ricorso per il risarcimento da ritardo, è fondato su un problema verificatosi sul primo di detti voli. Operato dal vettore aereo che non è la controparte contrattuale dei passeggeri interessati.
La Corte UE ha esaminato due diverse cause riunite, aventi ad oggetto la richiesta di compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato del volo aereo (cause C-274/16 e C-448/16) e per negato imbarco (causa C-447/16).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0274&from=ES
Ritardo aereo Perdita di coincidenza
Nei casi in esame i passeggeri avevano prenotato con un unica prenotazione. Un volo aereo dalla Spagna alla Germania, con coincidenza in un paese comunitario.
I viaggiatori chiamano in giudizio, in Germania, la compagnia aerea del primo volo.
Che aveva provocato il ritardo e determinato la perdita della coincidenza con il secondo volo.
La Corte di Giustizia spiega le caratteristiche di un contratto di trasporto aereo con coincidenza.
Detti contratti, sono caratterizzati da un’unica prenotazione per l’intero tragitto, che prevede un obbligo, in capo al vettore aereo.
Ossia di trasportare il passeggero da un punto A ad un punto C, facendo scalo in un punto B.
Detta operazione di trasporto, costituisce un servizio in cui uno dei luoghi di prestazione principale, si trova al punto C, ossia nel luogo di arrivo.
Tale schema operativo, non è in discussione, per il fatto che il vettore aereo operativo, che non è controparte contrattuale dei passeggeri interessati, si assuma solo il trasporto su un volo – da A a B.
Che non termina nel luogo di arrivo del secondo volo (da B a C),.
Questo perché il contratto di trasporto aereo, relativo al volo con coincidenza, comprende il trasporto di tali passeggeri, fino al luogo di arrivo del secondo volo.
In estrema sintesi, la decisione riguarda la possibilità per i viaggiatori, che abbiano subito un ritardo, di agire presso il giudice sito nel punto C, contro la compagnia aerea che li ha trasportati da A a B.

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