Pacchetti turistici: rimborso per inesatta esecuzione
La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea emessa il 23 ottobre 2025 nella causa C-469/24 rappresenta un passaggio fondamentale per i criteri inerenti il rimborso dei pacchetti turistici in caso di inesatta esecuzione.
Detta sentenza fornisce indicazioni decisive sulla tutela del viaggiatore, ossia quando il pacchetto acquistato è affetto da inutilità a causa di disservizi rilevanti.
Secondo la sentenza, il rimborso pacchetti turistici deve essere riconosciuto, quando l’insieme dei disservizi rende il viaggio privo di oggetto. Anche se alcuni servizi risultano comunque erogati.
La Corte precisa che la valutazione della gravità dell’inesatta esecuzione spetta al giudice nazionale.
Per i viaggiatori, questo principio è particolarmente importante: il rimborso pacchetti turistici può essere richiesto anche quando parte dei servizi è stata fornita. Ma il viaggio risulta comunque compromesso nella sua finalità complessiva.
La sentenza conferma inoltre che la direttiva europea esclude ogni forma di risarcimento punitivo. Ciò perché la disciplina punta a tutelare l’equilibrio contrattuale e non a sanzionare l’organizzatore.
Per i viaggiatori, questo principio è particolarmente importante: il rimborso pacchetti turistici può essere richiesto anche quando parte dei servizi è stata fornita, se il viaggio risulta comunque compromesso nella sua finalità complessiva.
La sentenza della CGUE ribadisce che il viaggiatore ha diritto al rimborso totale del prezzo quando l’inesatta esecuzione dei servizi compresi nel pacchetto è così grave da svuotarlo di utilità.
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