Una cancellazione del volo aereo oppure un ritardo del volo causato dall’ impatto con uno stormo di uccelli (Bird strike)? Spesso accade che questo tipo di inconveniente accada o vicino agli aeroporti o in prossimità del mare o di discariche. Sul punto la Corte di Giustizia Europea chiariva come la circostanza suddetta (ossia quella dell’impatto del velivolo con uno o più volatili) può dirsi eccezionale ai sensi degli art. 5, 6 e 7 del Reg. Ce 261 del 2004 con liberazione della compagnia aerea a corrispondere il risarcimento ai passeggeri ma solo a specifiche condizioni.
Il verificarsi di detta circostanza libera il vettore aereo dal pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Reg 216/2004, solo se quest’ultima oltre alla circostanza eccezionale suindicata, prova anche di aver adottato tutte le misure del caso successivamente all’impatto.
Non è quindi sufficiente per la compagnia aerea giustificare il ritardo o la cancellazione del volo con la sola prova del velivolo danneggiato, ma occorre dimostrare anche l’impossibilità di operare il volo con un aeromobile alternativo a quello impattato con i volatili nel volo precedente.