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BAGAGLIO SMARRITO O RITARDATO

Una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano, riconosceva i diritti al passeggero, a seguito del bagaglio smarrito o ritardato
In detta sentenza , ottenuta da questo studio, il giudice precisava per la prova. Essendo arduo per il passeggero, dimostrare sia la quantificazione del danno subito.
Nonchè il contenuto all’interno del bagaglio.
Il riconoscimento del risarcimento è in via equitativa.
Essendo legittimo che un passeggero che rimanga senza il proprio bagaglio, deve effettuare delle spese necessarie.
E che comunque non abbia il contenuto degli oggetti, che aveva riposto all’interno della valigia, prima della sua partenza
Anche la Corte di Giustizia Europea, si è pronunciata su detti elementi e la stessa Convenzione di Montreal https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):IT:HTML
, ne riconosce il risarcimento.
Ossia sia per la mancata e definitiva riconsegna, che per la temporanea riconsegna.

In sostanza per il risarcimento è necessario: la documentazione prodotta dal passeggero come prova di avere effettuato il volo aereo.

Ovvero il biglietto del volo, la denuncia Pir ed il reclamo entro il termine di 21 giorni. Nonché gli eventuali scontrini di acquisto, in presenza di spese forzate.

Come peraltro sancito dalla Giurisprudenza di merito, (per tutti Tribunale civile di Padova sentenza n. 654 19 marzo 2010), la quale dichiara incontestabile, il danno subito da un passeggero che rimane senza il proprio bagaglio regolarmente imbarcato,

Per il bagaglio smarrito o ritardato per la sua Quantificazione “…  va effettuata, in assenza di precise ulteriori allegazioni in via equitativa” . 

Gdp Milano sezione 9 civile sentenza n.24460 de 2 settembre 2010.

https://www.tuteladelviaggiatore.com/smarrimento-bagagli/

 

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