Volo cancellato giudice competente per compensazione e per risarcimento
Compensazione pecuniaria nel caso di volo aereo cancellato
La normativa Ue nella fattispecie il Regolamento CE 261/04, sancisce delle norme per la tutela del passeggero aereo, nel caso di volo cancellato.
Nello specifico i diritti riconosciuti si concretizzano: 1) nel risarcimento forfettario (compensazione pecuniaria), 2) rimborso del biglietto, 3) rimborso delle spese sostenute (pernotto, vitto, spese varie etc…), nonchè assistenza (cibi e bevande, durante tutta la permanenza in aeroporto, albergo, etc..).
Il Regolamento 261/2004 stabilisce all’articolo 5, nel caso del volo cancellato, con un preavviso inferiore ai 14 giorni, che il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria, il cui importo varia secondo della lunghezza della tratta del volo (articolo 7): c.d. rotta ortodromica (l’ortodromia, è la linea più breve che permette di congiungere due punti su una sfera)
– 250,00 euro in caso di tratta inferiore ai 1500 chilometri
– 400,00 euro in caso di tratta compresa tra i 1500 e i 3500 chilometri
– 600,00 euro in caso di tratta superiore ai 3500 chilometri
La compagnia aerea è esente dal pagamento della compensazione pecuniaria, se dimostra che la cancellazione è imputabile ad una “circostanza eccezionale”.
Ossia imputabile ad una forza maggiore, come il maltempo, oppure ad uno sciopero nazionale adeguatamente comunicato dai sindacati
Volo cancellato giudice competente per compensazione e per risarcimento
Il risarcimento supplementare ex art.12 Reg.Ue 261/2004
Invece l’articolo 12 del Regolamento 261/04, stabilisce che in caso di volo cancellato, il passeggero può richiedere alla compagnia aerea, il pagamento di ulteriori spese. Che è stato costretto a sostenere a causa della cancellazione del volo.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24632/2020, dello scorso 5 novembre.
Secondo la Corte, infatti, la domanda non può essere formulata con un unico atto. Bensì con due diversi atti di citazione.
La Corte di Cassazione è pervenuta a ciò, in ragione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del 7 novembre 2019.
La Corte ha affermato pertanto che la domanda di pagamento della compensazione pecuniaria è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza di cui al Reg. UE 1215/2012.
A tal proposito la domanda di compensazione, deve essere presentata avanti il Giudice del luogo, ove i servizi dovevano eseguirsi.
Ovvero è competente il Giudice del luogo da dove l’aereo doveva partire o atterrare.
Mentre per la domanda per il risarcimento supplementare. I Giudici stabilivano come parametro, l’articolo 33 della Convenzione di Montreal del 1999.
L’articolo 33 prevede quattro criteri per individuare il Giudice competente:
1) giudice del luogo, ove il vettore ha il domicilio, ossia la sede legale;
2) giudice del luogo, ove il vettore ha la sede principale delle sue attività;
3) giudice del luogo ove il vettore ha un’impresa che ha stipulato il contratto con il passeggero.
La Corte di Cassazione evidenziava che tale impresa, può ben essere l’agenzia di viaggio (salvo che ha agito, quale semplice intermediario).
Inoltre tale luogo può essere il domicilio/residenza del passeggero se i biglietti sono stati acquistati tramite internet.
4) Da ultimo giudice del luogo di destinazione del volo.
https://eur-lex.europa.eu/
https://www.tuteladelviaggiatore.com/