Ritardo volo compagnia extra-UE
Regolamento CE 261/04
Il Regolamento CE 261/04 ha la finalità di garantire un maggiore livello di tutela ai passeggeri del traffico aereo.
I diritti operano quando si verificano eventi di negato imbarco sul volo, cancellazione del volo e ritardo del volo. Per i passeggeri è previsto il diritto all’imbarco su un volo alternativo a quello cancellato, oppure a quello sul quale viene negato l’imbarco, o a quello in ritardo;
Il diritto al rimborso del biglietto se non viene offerto un volo alternativo a quello cancellato o su cui viene negato l’imbarco;
Diritto a compensazione pecuniaria (risarcimento) per il danno patito a causa di uno dei predetti disservizi; diritto a vitto e alloggio gratuiti qualora si rendano necessari; diritto ad effettuare telefonate e messaggi in modo gratuito durante l’attesa in aeroporto; diritto ad eventuali risarcimenti supplementari.
In merito alla compensazione pecuniaria, il Regolamento prevede che venga corrisposta dal vettore operativo. Ossia dal vettore che opera effettivamente il volo in forza di contratto di trasporto concluso con il passeggero direttamente o tramite un altro vettore da cui ha ricevuto l’incarico ad effettuare il volo.
L’articolo 3 del Regolamento stabilisce che si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno degli Stati Membri. Nonché ai passeggeri in partenza da un aeroporto extra-UE.
Ciò a condizione che il volo sia destinato ad uno degli aeroporti degli Stati Membri dell’Unione Europea e sia operato da un vettore, con sede legale in uno di tali Stati.
Dunque, il Regolamento non si applica ai voli operati da una compagnia extra-Ue, ed in partenza da un territorio extra-UE. Ciò anche se destinati ad atterrare nei territori dell’Unione.
Ritardo volo compagnia extra-UE
Compensazione pecuniaria per volo in ritardo e coincidenza persa
La compensazione è un risarcimento forfettario che viene riconosciuto in favore del passeggero, al fine di ristorare la perdita di tempo in conseguenza di uno dei predetti disservizi.
Il riconoscimento alla compensazione pecuniaria per volo in ritardo, si deve da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La quale con le sentenze Sturgeon del 2009 e Nelson del 2012, stabiliva che un volo in ritardo di tre o più ore è da assimilare ad un volo cancellato.
Il passeggero, il cui volo giunge a destinazione con un ritardo pari o superiore alle tre ore, può reclamare alla compagnia aerea il diritto al risarcimento forfettario per perdita di tempo.
La compensazione pecuniaria varia a seconda della lunghezza della tratta del volo: euro 250 per tratte inferiori a 1500 chilometri; euro 400 per tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; euro 600 per tratte superiori a 3500 chilometri. Il vettore aereo è esonerato dal pagamento del risarcimento, solo se riesce a dimostrare che il ritardo è imputabile a circostanza eccezionale.
Ossia a causa di forza maggiore, e che ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il ritardo (Sent. Corte Giustizia UE 13 ottobre 2011 Causa C-83/10).
Nell’anno 2013 la Corte di Giustizia Ue stabiliva il diritto alla compensazione pecuniaria, anche in caso di ritardo e coincidenza aerea persa. Nel caso in cui il vettore offra un volo alternativo a quello perso, il vettore è obbligato a pagare la compensazione, se tale volo giunge a destinazione con un ritardo pari o superiore alle tre ore.
Il presupposto per il riconoscimento della compensazione è quello che i voli siano compresi nella medesima prenotazione (contratto di trasporto aereo di persone) (Grande Sezione della Corte di Giustizia UE – Sentenza del 26 febbraio 2013 – causa C–11/11).
Di seguito i Giudici europei stabilivano che, ai fini della determinazione del valore della compensazione, la distanza da considerare è quella tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale (Corte di Giustizia UE- Ottava Sezione – Sentenza del 7 settembre 2017 – causa C-559/16).
Ritardo volo compagnia extra-UE
Sentenza CGUE del 7 aprile 2022 Causa C-561/20
La pronuncia della Corte scaturisce su una questione sollevata da un Tribunale belga da un giudizio incardinato da passeggeri aerei. I quali avevano acquistato con un’unica prenotazione due voli.
Il primo da Bruxelles a Newark (Stati Uniti) e il secondo da Newark a San José (Stati Uniti).
Il contratto di trasporto veniva stipulato con la Compagnia Lufthansa (vettore europeo). Il primo volo era operato da Lufthansa. Mentre il secondo da United Airlines (vettore extra-Ue). Il volo United Airlines giungeva a destinazione con oltre tre ore di ritardo e, i passeggeri chiedevano il pagamento della compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento CE 261/04.
La compagnia aerea americana rifiutava sostenendo che il Regolamento non fosse applicabile. Posto che il volo era totalmente extra-UE.
La Corte di Giustizia richiamava i propri precedenti per il riconoscimento della compensazione pecuniaria per volo in ritardo e coincidenza persa. Affermando che nel caso di specie i voli essendo presenti in un’unica prenotazione devono essere considerati un tutt’uno.
Ovvero che il volo da Buxelles a San Josè è da considerarsi unico, pur essendo stato schedulato uno scalo a Newark. Pertanto il ritardo del volo da Newark a San Josè, rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento.
La Compagnia United Airlines essendo presente un unica prenotazione, non agiva per mandato diretto dei passeggeri, ma di Lufthansa. Infatti, il volo in ritardo è stato operato dalla compagnia americana.
Sulla base di un accordo di code-sharing con Lufthansa. Impegnandosi con ciò a rispondere di tutte le responsabilità proprie del vettore operativo. Inclusa quella per aver operato in ritardo il volo.
Sulla base di ciò si può affermare che un vettore aereo extra-europeo, risponde del ritardo del volo operato su una tratta extra-europea, quando tale volo è parte integrante di un unico contratto di trasporto aereo concluso dal passeggero, con un vettore aereo europeo.
In forza di un accordo di code-sharing che individua il vettore extra-europeo come vettore operativo.