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RIMBORSO RITARDO VOLO PROLUNGATO

RIMBORSO RITARDO VOLO PROLUNGATO
Il concetto di circostanze eccezionali, per il rimborso ritardo volo prolungato. Reg. (CE) n. 261/2004.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=NL
Nel caso in oggetto, un volo per Francoforte, veniva operato con un ritardo all’arrivo di sei ore e trenta minuti.
Il ritardo è imputabile al ritardo del volo la sera precedente.
Tale aeromobile, urtava con una scaletta mobile d’imbarco.
Con danni ad un’ala, nonchè alla sostituzione dell’aeromobile.
Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia, dell’articolo 5, del Regolamento (CE) n. 261/2004.
Secondo cui il vettore aereo operativo, non è tenuto a pagare un rimborso ritardo volo prolungato. Ai sensi dell’articolo 7.
Se quest’ultimo, dimostra che la cancellazione del volo, oppure il ritardo prolungato, è dovuta a circostanze eccezionali.
Le quali, non si sarebbero comunque potute evitare. Anche se fossero state adottate, tutte le misure del caso.
La richiamata giurisprudenza comunitaria, precisava che tali problemi: possono essere considerati alla stregua di circostanze eccezionali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, paragrafo 3. Solo qualora, siano collegati ad un evento.
Il quale non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.
E che sfugge al suo effettivo controllo.
Nel caso di specie, il rimborso ritardo volo prolungato. Per questo trattasi di un problema tecnico, dovuto all’urto di una scaletta d’imbarco, contro un aeromobile.
La Corte rilevava che, nel trasporto aereo di passeggeri.
Tali scalette o passerelle mobili, vengono necessariamente utilizzate.
Per consentire ai passeggeri l’imbarco, nonchè lo sbarco dall’aeromobile.
Quindi l’urto di una scaletta mobile, contro un aeromobile.
Deve essere considerato un evento inerente al normale esercizio dell’attività, del vettore aereo.
Ne consegue, che tale evento, non può essere qualificato come una circostanza eccezionale.
Idonea ad esonerare il vettore aereo, dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria, ai passeggeri anche nel caso di ritardo prolungato di un volo.
https://www.tuteladelviaggiatore.com/risarcimento-ritardo-volo-2/
 

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