RIMBORSO BIGLIETTI RESTITUZIONE PREZZO
La fase dell’emergenza è finita. Sono terminate le restrizioni alla circolazione delle persone nell’area Schengen.
Di conseguenza le compagnie aeree, non possono più, nel caso che effettuano la cancellazione del volo, giustificare con la motivazione della pandemia.
E nel caso di cancellazione del volo corrispondere solo con un mero voucher, invece che il rimborso dei soldi spesi.
L’Enac –Ente nazionale per l’aviazione civile- a seguito di numerose segnalazioni per i voli cancellati, ha richiamato i vettori aerei, al rispetto del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri previsto dal Regolamento 261/2004. https://eur-lex.europa.eu/legal
Preannunciando procedimenti sanzionatori per le compagnie che lo violeranno
RIMBORSO BIGLIETTI RESTITUZIONE PREZZO
Dallo scorso 3 giugno 2020, le cancellazioni dei voli, operate dalle compagnie aeree, non possono essere riconducibili, salvo casi indicati, a cause determinate dalla pandemia, ma solo a scelte delle Compagnie operative e/o commerciali.
E in questi casi la normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’emissione di un voucher. Il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004 infatti prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (e non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.
Le stesso vale per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni legate al virus, decida di non partire più con il volo aereo acquistato
In questo caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore.
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