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RIMBORSO BAGAGLIO SMARRITO-RITARDATO

Rimborso bagaglio smarrito-ritardato
Per il trasporto del bagaglio aereo, il passeggero stipula un contratto con il vettore. In forza del quale, solo quest’ultimo è responsabile, nei confronti del primo.

Precisamente a farlo trasportare da un luogo ad un altro.

Il viaggiatore è creditore della prestazione principale del trasporto aereo.

Nei confronti del vettore con cui ha stipulato il contratto.

La responsabilità di una compagnia aerea comunitaria, è regolata dalla Convenzione di Montreal.

Ciò è stato ricordato, anche dalla Corte di giustizia europea, in una sentenza -causa C-65/09.

Aggiungendo che tale convenzione, prevede la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio.

La stessa recente Giurisprudenza, emanata dalla Suprema Corte Cassazione Civile, (sez. III, sentenza 14/07/2015 n° 14667) sanciva il principio, secondo il quale, il “vettore è responsabile del danno, derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”.

La stessa recente Giurisprudenza ottenuta dal presente studio legale, per il rimborso bagaglio smarrito-ritardato (Gdp Civitavecchia Russo 209/2017- Gdp Civitavecchia Russo 471/2016 – Gdp Roma Morelli 32834/2016- Gdp Roma dott.ssa Masina 11775/17 Gdp Roma Gdp Pittelli 10879/2018). Prova che gli stessi Giudici; nel caso di smarrimento e/o ritardata consegna del bagaglio, accordano un risarcimento del danno.

Ciò in virtù del fatto che il passeggero, acquistando il biglietto aereo stipula un contratto con la Compagnia aerea e tra gli obblighi di quest’ultima vi è anche la responsabilità delle sorti del bagaglio a quest’ultima affidato.

 In presenza della documentazione prodotta dal passeggero, come prova di avere effettuato il volo aereo. Ossia il biglietto del volo, la denuncia Pir, ed il reclamo.

Nonché gli scontrini di acquisto, in presenza di spese forzate, come peraltro sancito dalla Giurisprudenza di merito, (per tutti Tribunale civile di Padova sentenza n. 654 19 marzo 2010)

E per la sua Quantificazione “…  va effettuata in assenza di precise ulteriori allegazioni in via equitativa”  Gdp Milano sezione 9 civile sentenza n.24460 de 2 settembre 2010.

 

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