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differenza volo ritardato-cancellato

differenza volo ritardato-cancellato
Si ha quando lo slittamento dell´orario, non altera la programmazione originaria del volo.
Mentre in ordine alla gravità dei danni, nonchè dei disagi subiti dal passeggero.
differenza volo ritardato-cancellato
La situazione del volo ritardato, non si distingue dal volo cancellato.
Infatti i passeggeri, che sbarcano tre ore dopo l’orario di arrivo previsto.
Hanno diritto ad un risarcimento del danno, analogo a quelli i cui voli sono stati completamente cancellati.
Salvo che il ritardo, non sia dovuto a circostanze eccezionali.
Il diritto dell’Unione (Regolamento CE n.261/2004), infatti, prevede che, in caso di cancellazione del volo.
I passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo, compreso tra 250 e 600 euro.
Il principio fa applicazione, a quanto stabilito nella sentenza Sturgeon del 19/11/2009.
In cui i giudici di Lussemburgo, hanno considerato, che i passeggeri di voli ritardati, possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati.
Per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria.
Sentenza 23 ottobre 2012, n. 629/10 581/2010 Corte di Giustizia delle Comunità europee.
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Trattasi per entrambi di danni da “perdita di tempo”.
Poiché la compensazione pecuniaria per volo ritardato, sussiste alle stesse condizioni di quella per volo cancellato.
La “perdita di tempo” rilevante,  si ha quando i passeggeri, giungono alla loro destinazione finale, quattro ore o più, dopo l´orario di arrivo, originariamente previsto dal vettore aereo .
Posto quanto sopra riportato ovvero che in caso di ritardato arrivo a destinazione superiore alle 4 ore.
Il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale prevede regole comuni, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
In particolare l’articolo 6 del citato Regolamento.
Oltre all’obbligo di immediata riprotezione del passeggero, su un volo alternativo.
Prevede, in caso di cancellazione, una compensazione pecuniaria, pari alla tratta aerea percorsa, indicati nel Regolamento suindicato.

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