CORONAVIRUS CANCELLAZIONE VOLO
Con sentenza pronunciata dall’Amtsgericht Köln il 30 dicembre 2020, il giudice tedesco (paragonabile Giudice di Pace italiano) ha precisato che il generico richiamo alla pandemia di COVID- 19. Non sia idoneo per stabilire un nesso di causalità tra la cancellazione del volo e le circostanze eccezionali. (art. 5, par. 3, Reg. (CE) n. 261/2004)
Di qui disponeva che la Compagnia aerea, è condannata a pagare al passeggero ricorrente 250,00 EUR oltre interessi.
Infatti il diritto alla compensazione pecuniaria, sussiste nonostante le circostanze eccezionali, allegate dalla Compagnia. Nessuna compensazione pecuniaria è dovuta. Invece, quando il vettore faccia valere “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 5, par. 3, Reg. (UE) n. 261/2004.
CORONAVIRUS, CANCELLAZIONE VOLO
Ai sensi di tale disposizione, il vettore operativo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria. Ai sensi dell’art. 7 Reg. (UE) n. 261/2004. Quando è in grado di dimostrare che la cancellazione o il ritardo, siano dovuti a circostanze eccezionali. Le quali non si sarebbero comunque potute evitare. Anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Per circostanze eccezionali, si intendono quelle circostanze, che non fanno parte del normale esercizio dell’attività del vettore e che sfuggono al suo controllo.
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Rilevano soltanto le circostanze che si distinguono eccezionalmente dal normale ed atteso svolgimento del traffico aereo. È il vettore aereo che deve allegare e provare l’esistenza di una circostanza straordinaria. Tenendo conto del contenuto normativo dell’art. 5, par. 3, Reg. (UE) n. 261/2004. Il vettore aereo deve inoltre, allegare ed eventualmente provare che, anche se si fosse avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva. Ossia in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, non avrebbe potuto evitare la circostanza eccezionale.
La Compagnia sostiene che il volo sia stato cancellato a causa della pandemia di Covid. Però non ha dimostrato, nonostante la richiesta del giudice, di presentare la documentazione relativa al volo. La quale dimostri che la circostanza eccezionale, sia stata la causa della cancellazione del volo.
In conclusione, qui Il generico richiamo alla pandemia di COVID-19, non è sufficiente per stabilire un nesso di causalità tra la cancellazione e le circostanze eccezionali.
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