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Compensazione pecuniaria

Oggi trattiamo un ‘interessante sentenza del tribunale di milano, in merito alla compensazione pecuniaria, in caso di evento eccezionale.
il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, in caso di cancellazione del volo o ritardo maggiore alle tre ore, ad esclusione nel caso in cui sia dipesa da evento eccezionale. La quale deve essere sempre documentata dalla compagnia aerea, a cui spetta l’onere della prova, in caso di evento eccezionale.
la sentenza che vogliamo trattare oggi, e’ la cancellazione dl volo dovuta al malessere del pilota.
la compagnia aerea, giustificava la causa della cancellazione del volo, al malore del pilota.
Dovuta a problemi gastrointestinali, verificatisi 32 ore prima.
Per tale motivo, riteneva la cancellazione del volo dovuta ad evento eccezionale, e per tale motivo non dovuta la compensazione pecuniaria.
Ebbene il tribunale di milano, con sentenza n. 10270/19 ha ritenuto che l’influenza che aveva colpito il pilota, non può ritenersi un evento eccezionale. “trattandosi, per contro, di un’evenienza non rara, considerata l’incidenza delle influenze virali soprattutto in determinati periodi dell’anno”.
Rimarcando come l’evento eccezionale è definito “circostanza eccezionale che sfugga alla sfera di controllo e di organizzazione della compagnia aerea”.
la sentenza confermava dovuta la compensazione pecuniaria in base al reg. 261/04 che stabilisce in caso di cancellazione del volo il diritto del passeggero a ricevere il giusto indennizzo
In particolare all’art. 6 del citato Regolamento 261/2004. Oltre all’obbligo di immediata riprotezione del passeggero, su di un volo alternativo.
La compensazione pecuniaria è pari ad:
a) Euro 250,00, per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
b) Euro 400,00. Per tutte le tratte aeree intracomunitarie, superiori a 1.500 chilometri, e per tutte le altre tratte aeree, comprese tra 1.500 e 3.500;
c) Euro 600,00, per le tratte aeree, le quali che non rientrano nelle lettera a), o b).
 

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