COMPENSAZIONE RITARDO VOLO AEREO
Una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma, ha recentemente riconosciuto a due passeggeri, la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo aereo. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=NL A prescindere dal vettore che ha operato il volo.
Infatti la Compagnia aerea convenuta in giudizio, nella propria comparsa, indicava il Regolamento 261/04.
Laddove gli articoli 5,7,8, indicano che il vettore operativo, secondo l’interpretazione della Corte. Esclude secondo la Compagnia aerea, ogni forma di responsabilità tra vettore contrattuale ed operativo.
E quindi ogni forma di responsabilità solidale tra i due vettori.
E’ proprio una recente Sentenza della Corte di Giustizia Europea, terza sezione c.532/17, su tale denominazione di vettore operativo, così si pronuncia:
i passeggeri trasportati, devono essere indennizzati. Senza dover tener conto degli accordi, conclusi dal vettore aereo.
A prescindere se abbia deciso di realizzare, il volo ricorrendo ad altro vettore, suo partner.
Per la Corte, quindi la nozione di vettore aereo operativo, inteso nel Regolamento 261/04.Deve essere inteso nel senso che esso designa il Vettore aereo che opera o intende operare un volo, nell’ambito di un -contratto con un passeggero.
Tale definizione pone, quindi, due condizioni cumulative, affinché un vettore aereo, possa essere qualificato come «vettore aereo operativo».
Attinenti, da un lato, all’effettiva realizzazione del volo in questione e, dall’altro, all’esistenza di un contratto concluso con il passeggero.
Mentre la Compagnia che ha operato il volo in questione, non aveva stipulato nessun contratto con gli istanti, di conseguenza è responsabile la Compagnia mediante la quale il passeggero ha stipulato il contratto ossia il vettore contrattuale a prescindere da chi ha operato il volo
Il Giudice sulla scorta di ciò, riconosceva ai due passeggeri, la compensazione pecuniaria, reg. per il ritardo del volo aereo, acquistato dai passeggeri, ora ricorrenti
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