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SENTENZA GUASTO TECNICO VOLO

SENTENZA GUASTO TECNICO VOLO
Una recente sentenza ottenuta da questo studio, dinanzi al Giudice di Civitavecchia, riconosceva il risarcimento dei danni, consistenti nella compensazione pecuniaria ai passeggeri, per la rottura al pneumatico dell’aereomobile.
Il Giudice, infatti, riconosceva il risarcimento dei danni, sul presupposto che la Compagnia, resistente in giudizio, non forniva una adeguata prova, circa la circostanza eccezionale occorsa
Al pari di ciò, ora la Corte di Giustizia UE, comunica che se il volo ritarda di tre ore o più, a causa del danneggiamento di uno pneumatico sulla pista, la compagnia aerea è tenuta a versare una compensazione pecuniaria.
Qualora non dimostri, di aver fatto il possibile per evitare il ritardo.
Da ciò la Compagnia aerea deve versare una compensazione pecuniaria, al passeggero, qualora il volo subisca un ritardo pari o superiore alle tre ore.
Questo nel caso anche qui, che un pneumatico dell’aeromobile, sia stato danneggiato sulla pista di decollo o atterraggio.
E la Compagnia aerea non abbia fatto il possibile per limitare il ritardo del volo.
SENTENZA GUASTO TECNICO AEREOMOBILE
La Corte di Giustizia stabiliva che tale sentenza, riguarda comunque un evento eccezionale.
Nella presente fattispecie, un cittadino prenotava un volo aereo con la compagnia aerea Germanwings, da Dublino verso Dusseldorf.
il volo arrivava a destinazione con tre ore e ventotto minuti di ritardo.
Il passeggero richiedeva un rimborso per cui la Germanwings, respingeva tale richiesta.
Comunicando che il ritardo del volo, era da imputarsi al danneggiamento di uno pneumatico dell’aereo, dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o atterraggio.
Dato che questa è qualificata dal regolamento dell’Unione sui diritti dei passeggeri come una circostanza eccezionale, la compagnia aerea si è ritenuta esonerata dall’effettuare il pagamento della compensazione pecuniaria.
SENTENZA GUASTO TECNICO VOLO
La Corte di Giustizia Europea, in merito a quanto suindicato, dichiarava che la Compagnia aerea, non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria.
Se può dimostrare che il ritardo o la cancellazione del volo di durata uguale o superiore alle tre ore.
E sono avvenuti per circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare.
La Compagnia aerea, inoltre dovrà anche dimostrare di aver fatto il possibile, per evitare tale disguido avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva. E quindi mediante personale, materiale e risorse finanziarie.

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