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Sentenza del Giudice di Pace di Roma -cancellazione volo

Sentenza del Giudice di Pace di Roma -cancellazione volo
https://www.tuteladelviaggiatore.com/risarcimento-volo-cancellato/Una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11523/2019, ottenuta dal presente studio legale ed emanata nel mese corrente (5/2019), riconosceva ai passeggeri il risarcimento del danno e della compensazione pecuniaria, per la cancellazione del volo aereo.
Infatti così si legge nelle stessa recentissima sentenza, emanata in favore dei passeggeri il cui volo è stato cancellato.
Salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.
Il diritto dell’Unione (Regolamento CE n. 261/2004), infatti, prevede che in caso di cancellazione del volo, i passeggeri debbano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra 250 e 600 euro.
Il principio fa applicazione di quanto stabilito dalla normativa e dalla Giurisprudenza Europea.
Considerato che i passeggeri di voli ritardati, possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati.
Anche per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria.
Inoltre una altra pronuncia resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia UE nella causa C-11/11, ha ampliato i margini di tutela dei diritti riconosciuti ai passeggeri dal noto regolamento (CE) n. 261/2004.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=NL
Infatti nel caso che la ritardata partenza, costituisca la perdita della coincidenza.
Ai fini della compensazione è determinante soltanto il ritardo riscontrato, rispetto all’orario d’arrivo previsto alla destinazione finale.
Questo è da intendersi come la destinazione dell’ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero.
Infatti l’articolo 7 del regolamento (CE) n.261/2004, dev’essere interpretato, nel senso che il passeggero di un volo con una o più coincidenze, che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti.
Ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale, con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto alla indennità compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento 261/2004

Risarcimento Volo cancellato

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