SCIOPERO SENTENZA CONTRO RYANAIR
Oggi vogliamo trattare il riconoscimento dei danni patrimoniali.
Nel caso in cui la Compagnia aerea, cancella il volo senza giusto preavviso.
E ancora una volta asserendo un evento eccezionale “ sciopero sindacale” .
Infatti il Giudice di pace di Catania, con la sentenza n.825/19, pubblicata il 05 aprile 2019.
Ha riconosciuto al passeggero assistito da Tuteladelviaggiatore la compensazione pecuniaria nonchè i danni patrimoniali.
La compagnia low cost Ryanair è stata condannata a risarcire al passeggero anche le spese sostenute per i trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa e l’acquisto di un nuovo biglietto.
L’attrice conveniva in giudizio la Compagnia aerea Ryanair per vedere riconosciuto il danno causato dalla cancellazione del volo Catania/Bergamo.
La Compagnia aerea Ryanair chiedeva sia il rigetto della domanda, in quanto aveva già rimborsato il costo del biglietto aereo.
Nel caso de quo, nessuna valenza dell’invocata esimente dello sciopero proclamato, può attribuirsi ad un mera copia di comunicato sindacale depositato da Ryanair.
Pertanto spetta alla passeggera sia la compensazione pecuniaria oltre ai sensi del Regolamento 261/04 art.12 il rimborso per gli ulteriori danni patrimoniali consistenti nella differenza tra il rimborso del volo Ryanair ed il costo per il nuovo biglietto aereo acquistato dalla passeggera, poiché la Compagnia aerea Ryanair non ha dato prova di riprotezione su volo alternativo.