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RIMBORSO BIGLIETTO VOLO AEREO

RIMBORSO BIGLIETTO VOLO AEREO
Con il  decreto dell’9 marzo, firmato nella notte tra lunedi e martedi. L’Italia traumatizzata e spaventata, si è trovata sigillata. L’articolo 1 del decreto, dispone le Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Ciò allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale.
Le norme restrittive saranno in vigore fino però al 03 aprile 2020.
Divieto di spostamento se non per comprovati motivi di lavoro gravi esigenze familiari e motivi sanitari.
RIMBORSO BIGLIETTO VOLO AEREO
Tutte le compagnie aeree dovranno rimborsare il costo del biglietto, sia se il volo è o sarà cancellato ed anche se il volo non è stato cancellato o non sarà cancellato, poiché è “sopravvenuta l’impossibilità da parte del passeggero di potersi spostare.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta
impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
La richiesta di rimborso del biglietto del volo aereo, deve essere inoltrata, alla Compagnia aerea, entro 30 giorni, dalla data di partenza prevista.
Per qualsiasi informazione, Tuteladelviaggiatore, https://www.tuteladelviaggiatore.com/ è sempre al vostro fianco, per il legittimo riconoscimento dei vostri diritti lesi, al fine di richiedere il rimborso del biglietto per impedimento, dettato da norme volte al fine di prevenire il diffondersi del virus epidemico.

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