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RIMBORSO BIGLIETTI – INTERMEDIARI

RIMBORSO BIGLIETTI – INTERMEDIARI
 Qualora il passeggero acquisti il biglietto del volo aereo, attraverso un intermediario anche on line, e non direttamente dalla Compagnia aerea.
La normativa Europea nel caso di cancellazione del volo, prevede che il rimborso deve richiederlo direttamente all’intermediario.
A tal proposito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si pronunciava in via pregiudiziale, sull’interpretazione dell’articolo 8, par 2, del Reg Ue 261/2004. 
https://eur-lex.europa.eu
Regolamento Europeo, il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai passeggeri, in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
Analizzando il meccanismo di tutela previsto dal regolamento suindicato, anche alla luce di quello già previsto dalla direttiva n. 90/134/CEE. La Corte sancisce il divieto di cumulo tra i due rimedi. Precisando che il rimborso del prezzo del biglietto, non può essere richiesto al vettore aereo, in base al regolamento 261/2004, quando è possibile ottenerlo dall’organizzatore di viaggi in base alla direttiva (sentenza 10 luglio 2019, causa C-163/18).
L’organizzatore del viaggio, ha l’obbligo di risultato, ossia di assicurare ai partecipanti di un viaggio «tutto compreso», il diritto a veder garantito il rimborso delle somme versate per il viaggio in questione, anche nel caso di fallimento dell’organizzatore, indipendentemente dalle cause del medesimo
RIMBORSO BIGLIETTI – INTERMEDIARI
La stessa Corte infatti, conclude pertanto che “l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato, nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314, di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo. Non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo, sulla base di detto regolamento. Neanche qualora l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.
https://www.tuteladelviaggiatore.com/rimborso-volo-cancellato-2/

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