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Volo cancellato decesso del copilota

Volo cancellato decesso del copilota

La Corte Ue: la compagnia deve indennizzare i passeggeri

La sentenza della Corte di Giustizia Ue ha stabilito che l’improvviso decesso del copilota, stante l’aspetto tragico, non costituisce una «circostanza eccezionale»

La cancellazione di un volo per l’improvviso decesso del copilota non esonera la compagnia aerea dall’obbligo di indennizzare i passeggeri.

Ciò stabiliva la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nell’ambito di una vicenda che ha coinvolto la Compagnia TAP Portugal.

Nella presente pronuncia si legge il passaggio che “Un tale decesso, per quanto tragico, non costituisce una «circostanza eccezionale» – ma, come ogni malattia inaspettata che può colpire un membro indispensabile dell’equipaggio, è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea”.

Volo cancellato decesso del copilota

Il presente caso avveniva il 17 luglio 2019 e  la Compagnia TAP Portugal avrebbe dovuto operare un volo alle 6:05 del mattino da Stoccarda (Germania) a Lisbona (Portogallo). Ed a causa del decesso del copilota del volo, l’intero equipaggio risultava non idoneo al volo, ed il volo veniva cancellato. Un equipaggio sostitutivo è partito da Lisbona alle 11:25 ed è arrivato a Stoccarda alle 15:20. I passeggeri venivano quindi trasportati a Lisbona con un volo sostitutivo fissato per le 16:40.

Alcuni passeggeri del volo cancellato promuovevano un azione legale . La TAP respingeva la richiesta  della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, facendo valere che l’improvviso decesso del copilota costituiva una circostanza eccezionale, per la quale esonera il vettore aereo dal suo obbligo di compensazione pecuniaria.

Il Tribunale del Land, Stoccarda, si rimetteva – alla Corte di giustizia –

Con la sentenza la Corte precisa che “le misure relative al personale del vettore aereo operativo, tra cui quelle relative alla pianificazione degli equipaggi e dell’orario di lavoro del personale, rientrano nel normale esercizio delle attività del vettore aereo.

Posto ciò, la gestione di un’assenza improvvisa, per malattia o decesso di uno o più membri del personale indispensabile per assicurare un volo, anche poco prima della partenza del volo stesso, è legata alla questione della pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale.

Tale assenza è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo e non ricade pertanto nella nozione di «circostanze eccezionali»“.

il vettore aereo non è esonerato dall’obbligo di indennizzare i passeggeri“.

La Corte precisa, che, “per quanto tragica e definitiva, la situazione di un decesso improvviso non è diversa, giuridicamente, da quella in cui un volo non possa essere effettuato perché un membro del personale si è ammalato improvvisamente poco prima della partenza del volo. Pertanto è l’assenza stessa, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore. Inoltre evidenzia che quest’ultimo, nel pianificare i suoi equipaggi e gli orari di lavoro del suo personale, deve aspettarsi che tali eventi imprevisti possano verificarsi”.

TUTELA DEL VIAGGIATORE
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